Amministrazione Trasparente: Oneri informativi per cittadini e imprese (art. 34 D.Lgs. 33/2013)

Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

DPCM 8 novembre 2013
Ai sensi dell’art. 12, co. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013 nella presente sezione è possibile consultare lo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi nei confronti dell’amministrazione ed aventi come destinatari cittadini e imprese. La pubblicazione dei dati viene effettuata in conformità al DPCM dell’8 novembre 2013.
Non sono previsti per cittadini ed imprese che hanno rapporti con le istituzioni scolastiche nuovi obblighi informativi.
link DPCM dell’8 novembre 2013

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Pagina prevista dal D.L. 179/2012, art. 2, comma 3.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 34 del D.L.vo 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

1 -Atto di nomina o di proclamazione del Consiglio d’Istituto
2 -Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
3 -Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto.

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