Descrizione

OIV è l’acronimo di Organismi Indipendenti di Valutazione.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora confluita in ANAC), nella “nota del 29/01/2013 Richiesta informazione istituzione OIV nell’ambito del Sistema scolastico” (protocollo uscita 2013 III/6/1 N. 0002671 Data 20/03/2013, a firma di Antonella Bianconi) e nella seduta del 21/02/2013, ha confermato che nell’ambito del Sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, comma4, del D. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.

Riportiamo, per completezza, i link alle Attestazioni OIV di: Ministero dell’Istruzione, Attestazione dell’OIV

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Nel contesto scolastico, stante la previsione di cui all’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui «[…] Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’art. 14 nell’ambito del sistema scolastico […]», la suddetta attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione, in passato, è stata ricondotta nelle competenze dei Dirigenti scolastici.
Sul punto, anche l’ANAC aveva chiarito che «Nelle scuole – nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV – è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione […]»
In questo contesto, anche in un’ottica di non aggravare ulteriormente la complessa attività dei Dirigenti scolastici, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ha previsto un’importante novità, attribuendo unicamente ai Revisori dei conti il compito di provvedere alle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, cui devono attenersi anche le Istituzioni scolastiche, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare, l’art. 1, comma 562, dispone che «Le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti

Si pubblicano di seguito le nomine dei revisori dei conti

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